In nome di Sua Maestà

Umberto Primo

In grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

La Seconda Sezione civile della Corte di Appello delle Calabrie sedente in Catanzaro composta dai Sigg.

  1. Rende Cav. Uff.le Carlo - Presidente di Sezione
  2. Vaccaro Cav. Federico - Consigliere
  3. Scarfoglia Cav. Michele- Consigliere
  4. Cucca Cav. Domenico - Consigliere
  5. Bruno Cav. Luigi - Consigliere

Assistita dal Vice Cancelliere Sig. Scolletta Francesco

Ha emesso la seguente sentenza nella causa civile sommaria segnata al N. 22385 del Ruolo

Tra

Il Sig. Pasquale Stranges fu Domenico, nella qualità di Sindaco di Bovalino e Presidente dell'Ospizio di Mendicità Ruffo - proprietario, ivi domiciliato, rappresentato dal Procuratore Sig. Raffaele Scaglione e difesa dall'Avv.to Sig. Filippo Massara

Contro

La Sig.ra Giovannina Raco fu Angelo, domiciliata a Bovalino, ammessa al gratuito patrocinio con deliberazione del 2 agosto 1888, prorogata in appello con Decreto del 24 febbraio 1892, rappresentata dal procuratore ufficioso Sig. Giovanni Scalfaro e difesa dall' Avv.to Cav. Filippo Scalfaro.

All'udienza del 4 Aprile 1892

 Fatto il rapporto dal Consigliere delegato Cav. Scarfoglia

Lette le seguenti conclusioni 

Per parte del Sig. Stranges, nella qualità come sopra, si conchiude che la Corte Ecc.ma reiette le contrarie eccezioni e deduzioni, accolga l'appello parziale prodotto da esso Sig. Pasquale Stranges sempre nella qualità di Sindaco di Bovalino e presidente dell'Ospizio di Mendicità- Ruffo-, con atto del 31 dicembre 1891, avverso la sentenza del Tribunale civile di Gerace dei 14-16 dicembre 1891, e per lo effetto questa revocando, pel solo capo che rifletto il pagamento degli interessi sulla somma dovuta alla Raco in Lire 2806,40, dichiari delli interessi dovuti, nella misura  legale, dal 29 ottobre 1891, e cioè dal dì della dimanda giudiziale di pagamento della somma legata; e non già dal 14 Settembre  1884, epoca della morte del testatore.

Con la condanna della Sig.ra Giovannina Raco, soccumbente alle spese del giudizio, compreso il compenso d'avvocato, attribuente al sottoscritto procuratore che dichiara di averle anticipate con ogni protesta e riserva di diritti e riserva ed azione

 

 

Catanzaro 4 Aprile 1892

Il Procuratore Firmato Raffaele Scaglione

L'Avvocato Firmato F. Massara

Da parte della Sig.ra Giovannina Raco si conchiude che l'Ecc.ma Corte rigetti l'appello prodotto dal Sig. Pasquale Stranges, nella qualità di Presidente dell'Ospizio Ruffo, con atto del 31 dicembre 1891 avverso la sentenza del Tribunale di Gerace del 14-16 dicembre 1891, e questo confermando, condanni l'appellante alle spese del giudizio

Subordinatamente dichiari dovuti gli interessi dal dì della prima domanda, proposto con atto del 10 Febbraio 1889. Sempre con la condanna dello Stranges alle spese di appello

E salvo ogni  altro dritto azione e ragione

 

 

Catanzaro 4 Aprile 1892

Firmati G. Scalfaro Procuratore, Cav. Filippo Scalfaro Avvocato

Alla sudetta udienza rinunziato alla discussione

La Corte

Osserva in fatto che il Sig. Giovanni Ruffo da Bovalino nel suo testamento scrisse il seguente legato, i crediti li lascio allo spizio suddetto, come ancora il denaro contante che s'impiegheranno o al Gran Libro o ad altra Cassa di Assicurazione e le rendite serviranno pel mantenimento dello Ospizio. Voglio però che dal danaro contante si diano alla Signorina Raco Giovannina Ducati Ottocento pari a £.3400.

La Raco con atto del 10 Febbraio 1889 convenne in giudizio l'Avvocato Carlo  Stranges, il Cav. Nicola Spagnolo, Giuseppe Procopio, Antonino Cav. Spagnolo, il Parroco Giovanni Andrea Sculli, la Signora Giuseppina Gerardis, per essere condannati i primi cinque come amministratori dell'Ospizio di Mendicità, istituito dal Sig. Giovanni Ruffo e la sesta come usufruttuaria dei beni del marito alla soddisfazione del legato in £.3400 ed agli interessi legali su questa somma  dal dì della morte  del testatore e dalle spese del giudizio.

Tale domanda non fu portata alla conoscenza del  magistrato e fu poscia ripetuta con atto del 29 ottobre 1891 contro il Signor Pasquale  Stranges nella qualità di Sindaco e di Presidente della Commissione amministratrice dell'Ospizio istituito dal Sig. Giovanni Ruffo col suo testamento.

Il Tribunale di Gerace con sentenza del 14 dicembre 1891, condannò il Signor Pasquale Stranges nella qualità in cui era stato convenuto in giudizio al pagamento di £.2806,40, ammontare del legato, fatta deduzione della tassa di successione a favore della Signora Giovannina Raco ed agli interessi legali su questa somma dal dì della morte del testatore avvenuta nel 14 Settembre 1884. Avverso questa sentenza ha prodotto appello allo Stranges per l' unico motivo che gli interessi erano dovuti dal dì della domanda, e non già da quello della morte del testatore. In tale stato fu riportata la causa in udienza e le parti han conchiuso come sopra.

Osserva in dritto che sebbene sia vero che qualunque legato puro e semplice attribuisce dal giorno della morte del testatore il diritto al legatario, trasmissibile ai suoi eredi, di conseguire la cosa legata; è vero altresì che non può pretenderne i frutti o gl'interessi, se non dal giorno della domanda giudiziale, giusto il disposto dell'articolo 864 del Cod. Civile, che è una riproduzione delle leggi Romane 23 e 47 che i ff. delegatis 1° 84 e 87 delegatis 2°, che stabilivano doversi i frutti del legato dal giorno della messa in mora, cioè dalla domanda, nulla intelligitur mora ibi fieri, ubi, nulla petitio est. L.88 ff. de regulis iuris, e bellamente il Fabro ne adduce la ragione. Itaque fructus interim percept ad heredem pertinebunt, tanquam bona fides percepti, licet non ignoraverit legatum, quod utique legatario nihil petenti afferre  non debuit Lib 6° tit 26 destin 1a. A questo principio stabilito nell'articolo 864 fa eccezione il disposto nell'art. 865 ove è scritto che gli interessi sono dovuti dalla morte del testatore, quando costui  lo abbia espressamente dichiarato  o quando il legato sia di un fondo o di un capitale o di uno altro capo fruttifero. I primi giudici ritennero che si trattava di un capitale fruttifero, perchè avendo il testatore lasciato molto denaro contante economicamente gli amministratori non potevano  conservarlo ma dovevano impiegarlo. Però in ciò male si avvisarono perocchè nelle parole un capitale fruttifero ha inteso il legislatore di parlare  di danaro impiegato dal defunto prima della sua morte di tal che nella sua eredità si è rinvenuto un capitale  fruttifero e non denaro contante. La difesa della Raco ben vedendo, che male i primi giudici avevano interpretate le parole della legge si è fatto a sostenere che erano dovuti gl'interessi  dal giorno della morte del testatore perchè costui intese legare un capitale fruttifero, e non denaro contante , ed ho cercato dedurlo dalle parole adoperate nel legato in cui si disse, che gli amministratori dovevano  depositare nelle pubbliche casse il danaro da lui lasciato per renderlo fruttifero. Ma a queste parole seguono queste altre, e le rendite serviranno pel mantenimento dell'Ospizio e ciò non riguarda certo la Raco. Nè questo è tutto; perocchè il testatore soggiunse "Voglio che dal danaro contante si diano alla Signorina Giovannina Raco Ducati 800 pari a £. 3400: si dovevano quindi prelevare dal denaro da impiegarsi. Il perchè la volontà del testatore fu quella di doversi prelevare dal denaro contante la somma legata alla Raco ed impiegarsi il residuo per destinare le rendite al mantenimento dell'Ospizio. Fu dunque un legato di denaro contante, e gli interessi non dovuti dal dì della dimanda. Osservo che se gl'interessi debbono decorrere dal dì della domanda ed essendovi state due domande, quella del 10 Febbraio 1889 che non fu portata alla conferenza del magistrato per non essere stato pagata in allora la tassa di successione, e l'altra del 29 ottobre 1891 sulla quale è stato giudicato, indubitamente gl'interessi debbano decorrere dalla prima domanda. Invero la legge non dispone, che gl' interessi debbano decorrere dalla contestazione della lite, ma dal dì della domanda giudiziale; perocchè questa è quella che mette in mora l'erede debitore del legato; facendogli conoscere che il legatario accettò il legato. Una volta poi posto in mora l'erede, la obbligazione del pagamento degli interessi si perpetuò come disse il Giureconsulto Paolo Iamen non pro mora hoc habendum est, quam sufficit semel  intervenisse, ut perpetuo usurae debeantur L.87 ff delegatis 29, ed il Cujaccio su questa legge. Una interpellatio sufficit, modo fiat, opportuno loco, vel tempore, nec remissatur, vel tempore, vel intermissatur. Ora se nella specie indubitatamente l'erede fu messo in mora con la citazione del 10 febbraio 1889, e se a questa non si è rinunziato, ne è rimasto perento gl'interessi debbono decorrere da tale domanda.

Osservo che accogliendosi l'appello le spese di questo giudizio debbonsi porre a carico della Raco, però trattandosi di lieve modifica  alla sentenza appellata non è il caso di revocare  il pronunziato dei primi giudici sulle spese di prima istanza.

La Corte

Uditi i procuratori delle parti accoglie l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Gerace del 14 Dicembre 1891, e modificando il capo della sentenza stessa relativo al pagamento degl'interessi, dichiara che i medesimi sieno dovuti  dal dì della prima citazione  del 10 Febbraio  1889, ed ordina che con tale modifica  l'appellata sentenza si esegua.

Condanna la Signorina  Giovannina Raco nelle spese del giudizio di appello una alla ricompensa dovuta all'Avvocato da liquidarsi dal Consigliere estensore che resta all'uopo delegato.

N° 368 Reg.to a Gerace lì 17 Dicembre 1891.

Così deciso a Catanzaro nella Camera di Consiglio della sudetta Corte di Appello

Addì quattro Aprile milleottocentonovantadue

C. Rende

F. Vaccaro

M. Scarfoglia

D. Cucca

L. Bruno

 

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